STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ALVEARE LECCE"
DENOMINAZIONE – SEDE
art. 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica ltaliana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori culturale, sportivo e di promozione sociale, che assume la denominazione di "Alveare Lecce".
L'Associazione ha la sede legale nel comune di Lecce, alla Villa Epitaffio della Strada Provinciale 16 (Lecce - San Pietro in Lama), nr. 3 – già nota come via San Pietro in Lama, nr. 94. L'eventuale variazione di sede all'interno del comune non comporta variazione statutaria.
La sua durata è illimitata.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività delle Associate è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea delle socie.
L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie Associate. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione ltaliana, del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà, se del caso, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento di ente morale.
L'Associazione, pur mantenendo una propria autonomia di progetti e di operatività, condivide il progetto politico e culturale dell'Associazione Nazionale Alveare - avente sede in Melendugno, Strada Provinciale 366 km. 11,760 - aderendo espressamente allo Statuto deliberato in data 27/10/2013 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano – UT Milano 1 in data 29/10/2013 serie 3 n. 11262, e alle sue successive modificazioni.
SCOPO - FINALITÀ
art. 2
L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di Associate come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle Associate, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali, sportive e di promozione sociale.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità, e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione ltaliana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di promozione sociale che si batte per la rimozione di atti e comportamenti discriminatori, assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona e contribuisce alla realizzazione di una cultura dei diritti, della solidarietà e delle diversità. Si propone inoltre di mettere in risalto la cultura delle esperienze femminili, nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, cultura, orientamento sessuale, religione, classe sociale. Favorisce la promozione e lo sviluppo della comunicazione, la produzione e la diffusione di attività culturali e creative; valorizza la circolazione e la visibilità della produzione culturale propria e delle donne in generale; opera nel campo del rapporto tra comunicazione, ricerca, cultura, lavoro e ambiente; promuove la valorizzazione delle competenze, delle capacità professionali e imprenditoriali, - mediante l'informazione, la sensibilizzazione, la formazione, la ricerca e la documentazione.
L'Associazione Alveare opera all'interno dell'ottica del pensiero e della pratica della differenza sessuale e si impegna a rielaborare l'esperienza passata del movimento femminile e femminista e le sue idealità, esperienze e pratiche alla luce del contesto attuale, al fine di favorire relazioni politiche tra donne fondate sul sostegno reciproco e la piena realizzazione di sé.
Per realizzare questi intenti l'Associazione opera per dotarsi di tutti i mezzi, i luoghi, i tempi, i linguaggi adeguati a promuovere relazioni tra donne, che implichino un rimando positivo del proprio sesso, favoriscano la presa di parola, la crescita personale e la partecipazione allo sviluppo della società e della democrazia, comportino attività di trasmissione e scambio di saperi e di esperienza.
L'Associazione si propone altresì di combattere ogni forma di violenza intra ed extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, traffiking), in qualsiasi forma essa si esprima, nella consapevolezza che la violenza maschile contro le donne ha radici nella disparità di potere tra i sessi e nella disparità di una cultura civica ed educativa. L’Associazione si propone a tal fine di svolgere attività e progetti finalizzati a prevenirla e a contrastarla, e di sostenere progetti individuali di donne che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza in atto o pregressa. Essa realizza azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e promozione di politiche contro la violenza.
L'Associazione Alveare impronta i rapporti con associazioni e istituzioni a uno stile rigoroso e limpido di ricerca di obiettivi vantaggiosi per tutte e, a partire dall'elaborazione culturale e politica tra donne, partecipa al dialogo e al confronto politico difendendo sia nelle forme sia nei contenuti le predette finalità, che considera irrinunciabili.
L'Associazione per perseguire gli scopi sopraccitati intende svolgere le seguenti attività:
- promozione e organizzazione di manifestazioni quali conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, corsi, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- organizzazione di inchieste e sondaggi di opinione;
- promozione e/o pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, film, documentari;
- promozione di rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
- organizzazione di qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi;
- promozione e svolgimento nell'ambito della psicologia sociale e del sostegno alle donne in situazioni di marginalità e/o difficoltà;
- promozione e svolgimento di formazione intesa a fornire gli strumenti e le informazioni circa i diritti, le risorse, le strategie volte a implementare autonomia e consapevolezza;
- consulenza e assistenza legale anche favorendo e promuovendo la tutela giudiziaria, nonché l'utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva;
- cessioni di beni e servizi alle Associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi o altri luoghi appositamente scelti in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti delle Associate. Le predette attività non si considerano in alcun caso commerciali, giusta la disposizione di cui all'art. 148, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (cd. "Tuir");
- qualunque altra attività non espressamente citata, purché direttamente connessa al raggiungimento dello scopo.
L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri possano essere ritenuti idonei a contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa e al raggiungimento delle sue finalità.
L'Associazione ha come obiettivo quello del perseguimento delle finalità di promozione sociale precedentemente citate e può svolgere attività diverse da quelle menzionate da questo articolo unicamente se strettamente connesse ad esse.
SOCI
art. 3
II numero dei soci è illimitato.
Possono essere Socie dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
art. 4
Chi intende essere ammessa a Socia dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi a attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organismi dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione a Socia presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal/dalla legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di una o più Socie da esso delegate, esaminare e esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea delle Socie alla sua prima convocazione ordinaria.
art. 5
La qualifica di Socia dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito a approvazione del bilancio, modifica delle norme dello Statuto, eventuali regolamenti, e nomina degli organismi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passive; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo alle loro legali rappresentanti o mandatarie.
art. 6
Le Socie sono tenute:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organismi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per I'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIA
art. 7
La qualifica di Socia si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
art. 8
Le dimissioni da Socia dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale, e hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro Soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti della Socia:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocata la Socia interessata, si procederà in contraddittorio con l'interessata a una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci.
II mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, o diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza della Socia senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro Soci.
art. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate alle Socie destinatarie mediante lettera R.R.
Le Socie recedute, decadute o escluse non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE
art. 10
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi delle Associate;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle Associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali delle Associate e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni - anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le Socie durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve a capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
art. 11
L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati.
II rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
art.12
Sono organismi dell'Associazione:
a) l'Assemblea delle Socie;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidente;
d) la vice Presidente;
e) la Tesoriera;
f) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
ASSEMBLEE
art. 13
L'Assemblea delle Socie è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organismo sovrano dell'Associazione, e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
art. 14
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla propria competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) l’elezione del Consiglio Direttivo;
b) l’elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) l’approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) l’approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
e) l’approvazione di eventuali Regolamenti;
f) la deliberazione in merito all'esclusione di Soci;
g) la deliberazione su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
art. 15
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
art. 16
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dalla Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica e contiene l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo delle Associate o dal Collegio Sindacale (se nominato).
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate almeno la meta più una delle Associate con diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Associate con diritto di voto intervenute o rappresentate.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto le Associate maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni Socia può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di una Associata.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta delle Socie presenti o rappresentate mediante delega, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti delle Associate.
art. 17
L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione e in sua assenza dalla vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina della segretaria è fatta dalla Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.
CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 18
II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle Socie ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 9 componenti elette fra le Associate; il numero delle componenti è determinato dall'Assemblea.
Le componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
II Consiglio elegge al proprio interno la Presidente, la vice Presidente e la Tesoriera e fissa le responsabilità delle altre consigliere in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
II Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle componenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica, sms e ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima pubblicità, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. La convocazione è comunque valida anche in assenza delle predette formalità qualora intervengano la totalità delle componenti del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle componenti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute votanti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione delle Associate;
f) nominare le responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.
art. 19
In caso di mancanza di una o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirla/le nominando le prime fra le non elette in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; le nuove nominate rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere le sostitute per il reintegro dell'organismo fino alla propria naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza delle componenti, quelle rimaste in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
PRESIDENTE
art. 20
La Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, e rappresenta I'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
La Presidente, eletta dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, nella riunione immediatamente successiva, dei provvedimenti adottati.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dalla vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta alla vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
art. 21
II Collegio Sindacale, organismo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo; viene eletto dall'Assemblea, è costituito da tre componenti effettive e due supplenti, anche fra le non socie, e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno la Presidente.
II Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili, e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in terna di rendiconto economico-finanziario.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
art. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione delle Socie per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
SCIOGLIMENTO
art. 23
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle aventi diritto di voto.
In tal caso, la convocazione della relativa adunanza dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure ogni altro mezzo idoneo a garantire l’adeguata pubblicità.
È fatto obbligo all'Assemblea che delibera lo scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, di devolvere il patrimonio dell’Associazione al Trust “Nel Nome della Donna” (o in subordine ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità), sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra le Socie.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:
- a fissare le norme per la devoluzione del patrimonio;
- sussistendo rapporti da liquidare, alla nomina di uno o più liquidatori, anche fra non socie, fissandone i poteri.
FORO COMPETENTE
art. 24
La definizione di qualsiasi controversia insorgesse tra le Socie, o tra queste e qualsiasi organo dell'Associazione, è di competenza del Foro di Lecce.
NORMA FINALE
art. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.